DALLA VISURA ONLINE, che è pubblica, dei verbali dell’Ordine Avvocati di Roma, abbiamo trovato nientemeno che vi è perfino il Tribunale di Reggio Calabria , nel verbale n.21 del 6.6.2019 ……Omissis
< Il Presidente comunica che pervenuta una lettera, con i relativi allegati, con la quale l’Avv. (omissis) ha chiesto l’intervento del Consiglio, in ordine ad un provvedimento di diffida alla stessa comunicato dal Tribunale di Reggio Calabria, per avere depositato nel fascicolo telematico di un giudizio di opposizione allo stato passivo, affidatole dalla curatela del fallimento, l’istanza presentata dalla curatela per la nomina del difensore, contenente la relativa autorizzazione, all’evidenza indispensabile, sul presupposto che nell’istanza fossero contenute ulteriori informazioni non ostensibili relative al rapporto tra gli organi della procedura. Tale irrituale provvedimento è lesivo della libertà del difensore e della dignità professionale dell’Avvocato, laddove si consideri che il Tribunale, ove avesse ritenuto violati i principi deontologici, avrebbe potuto/dovuto segnalarlo al competente Consiglio dell’Ordine, perché ne informasse ex art. 50 L. 247/2012 il destinatario dell’esposto, così consentendogli, nei successivi venti giorni, di presentare le proprie considerazioni, prima della trasmissione degli atti al competente Consiglio Distrettuale di Disciplina, ciò nel rispetto del principio del contraddittorio e della libertà, autonomia e indipendenza del difensore.La operata scelta di diffidare l’Avvocato dal tenere in futuro asseriti comportamenti indebiti, attesa l’inesistenza di un potere diverso da quello sopra descritto, costituisce peraltro una violazione dei principi presenti nel Codice etico redatto dall’Associazione Nazionale Magistrati, oggetto della trasposizione, riferita al Giudice, delle medesime regole di lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, che l’art. 9 del Codice Deontologico Forense pone a carico di ogni Avvocato nel rispetto delle reciproche funzioni. Il Presidente ritiene che di quanto accaduto debba essere informato il Consiglio Superiore della Magistratura e la Procura Generale presso la Suprema Corte, perché sia consentita la valutazione del comportamento tenuto dai componenti il Collegio del Tribunale di Reggio Calabria, anche al fine di verificare l’abnormità del provvedimento di diffida irrogato ad un difensore che non è consentito, né previsto da alcuna disposizione di legge e si atteggia quale indebita pressione rispetto al diritto di difesa.
Il Consiglio dispone la trasmissione al Consiglio Superiore della Magistratura e alla Procura Generale presso la Suprema Corte della lettera dell’Avv. (omissis), con i relativi allegati, assieme alla copia della presente delibera immediatamente esecutiva >