L’Avv.Ugo Morelli, quale candidato non vincitore, ha fatto Causa contro Comune di Roma, in persona del Sindaco di Roma, che è rappresentato da Virginia Raggi,eletta con il simbolo M5S.
Con un lungo ricorso, munito di particolari riferimenti di legge, Ugo Morelli ha chiesto ai Giudici di Roma l’annullamento, sospensione e la revoca della nomina di tale Antonella Giglio, un avvocato arrivata a Roma da lontana Varese, a Capo di AMA spa /Spazzatura di Roma.
Secondo l’opinione giuridica dell’avv.Ugo Morelli, una vita nell’avvocatura sin dal 1973, ed ai massimi vertici della professione forense, avvocato della suprema Corte di Cassazione dal 1991, la procedura seguita dalla sindaca Raggi, sarebbe illegittima, e viziata di varie nullità di legge, chiedendo anche un risarcimento danni di circa € 500'000, e la condanna delle controparti al pagamento delle spese giudiziarie di lite.
La questione, mesi fa, ha provocato rumorose proteste delle Opposizioni in Comune di Roma, accusando perfino la Raggi di non avere portato in commissione Ambiente tutti i cv dei candidati (vedi in web).
Ugo Morelli ha dichiarato,tra l’altro, < i fatti sono fatti, non sono mie valutazioni soggettive arbitrarie ed abnormi. Chiedo ai Cittadini ed ai Giudici di leggere e valutare con attenzione il mio ricorso in impugnazione e fare la comparazione tra i due cv>.
Poiché la Giustizia è amministrata in nome del popolo sovrano,che spesso è pure oppresso dalla arroganza della P.A., e che la Legge è uguale per tutti, e Tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge..ecc.,
Riportiamo, il ricorso di Morelli
<…….Per oggetto:
1- ANNULLAMENTO AVVISO PUBBLICO DEL 28 OTT.2016,scadenza 7 nov.2016, per selezione A.D. di AMA spa.
2- ANNULLAMENTO ORDINANZA SINDACO DI ROMA N.104 DEL 15.11.2016 < NOMINA AMMINISTRATORE UNICO AMA spa>.
Fatto e Diritto
Premesso che :
- Il ricorrente, Avv.Ugo Morelli, specificato in premessa, ha presentato Domanda, ed allegato CV e documenti, nei modi e termini dell’avviso pubblico del 28.10.2016, con scadenza 7 nov.2016, per avere la nomina in questione; e che invece il Sindaco di Roma,Virginia Raggi, ha nominato al posto del Morelli alla carica, tale sconosciuta a Roma, Giglio Antonella di Varese, nonostante che il CV del Morelli fosse specifico per carica e di molto migliore rispetto alla nominata.
-Come notorio l’Avv.Ugo Morelli abita e lavora a Roma dal lontano 1971,in modo costante e giornaliero, ed è notoriamente un Personaggio Pubblico, bene stimato e conosciuto, nell’ambiente forense e sociale ( vedi all.CV).
- Con il presente Ricorso, il ricorrente , Avv.Ugo Morelli, impugna e contesta, in fatto e diritto, gli Atti in oggetto,cioè
a- AVVISO PUBBLICO DEL 28 OTT.2016 predetto.
b- ORDINANZA SINDACO DI ROMA N.104 DEL 15.11.2016
poiché palesemente infondati, illegittimi ed assurdi, chiedendone il totale annullamento, con ogni conseguenza di legge, oltre il Risarcimento dei Danni, morali e materiali, per i motivi seguenti.
MOTIVI DI ANNULLAMENTO
In sostanza, i motivi di annullamento dei Provvedimenti impugnati,ai sensi e per gli effetti di legge,ed ai sensi art. 29 D.L.vo 104/2010, tra gli altri, sono :
1- Violazioni di legge
2- Eccesso di potere
3- Mancanza, ovvero Carenza di Motivazione, ovvero Motivazione Apparente
-=O=-
1-Violazioni di legge- NULLITA’ AVVISO PUBBLICO DEL 28 OTT.2016 predetto:
a- per mancanza dei requisiti soggettivi e oggettivi per essere ammessi alla selezione pubblica.
Il Bando non aveva neanche richiesto nessun titolo di studio. Difatti tra i candidati aveva presentato domanda perfino un TASSISTA.
b- omessa costituzione di Commissione tecnica giudicante le Domande e CV
c- omessa specifica preventiva dei criteri di selezione, e di aggiudicazione della Nomina.
d- potere discrezionale del Sindaco,non significa arbitrio o abuso di potere, e che tanto è più ampia la discrezionalità, e tanto più ampia deve essere la motivazione tecnica-giuridica,e le norme dell’avviso pubblico, come da Giurisprudenza unanime.
e- per violazione del termine generale di legge sulle Domande di ammissione alle selezioni nel P.A., che non può essere inferiore a 45 giorni. Per caso de quo il sindaco aveva dato solo 10 giorni per le Domande (v.Bando).
f- mancanza /ovvero carenza di Pubblicità idonea per Avviso Pubblico de quo. Esso sembra che sia stato solo pubblicato in una zona, quasi invisibile nel sito del Comune Roma, difficile da trovare, ma facile per gli addetti ai lavori.
2- Violazioni di legge-ORDINANZA SINDACO DI ROMA N.104 DEL 15.11.2016- NULLITA’ NOMINA DI GIGLIO ANTONELLA ALLA CARICA PUBBLICA di A.D. AMA spa.
a- Violazione legge par condicio dei Concorrenti.
Il CV e Documenti dell’Avv.Ugo Morelli non sono stati comparati e confrontati con quella della nominata Giglio Antonella.
b- Il CV e Documenti dell’Avv.Ugo Morelli non sono stati portati in Commissione tecnica giudicante e neppure in Commissione politica consiliare per il parere obbligatorio.
Il candidato Morelli aveva il diritto di legge ad avere la valutazione e parere sul proprio CV, professionale, tecnico specialistico e personale.
E’ significativo che Morelli è iscritto all’Albo Avv.RM dal lontano 1976, ed in quello dei Giornalisti dal lontano 1971…ecc. (v.CV in all.).
c-questa Nomina non è politica, neppure è a discrezione del Sindaco, in quanto essendo introdotta con Avviso Pubblico del tipo bando di concorso, andava gestita secondo legge, garantendo i diritti di partecipazione e contraddittorio, in par condicio tra i concorrenti.
d- omessa costituzione di Commissione tecnica giudicante le Domande e CV dei Partecipanti.
e- non è stata concessa la Partecipazione del candidato Ugo Morelli al proc.amministrativo, per come chiesto con PEC.
f- non è stato concesso ACCESSO AGLI ATTI del candidato Ugo Morelli al proc. amministrativo, per come chiesto con PEC, prime e dopo la nomina della Giglio, per cui è stato costretto a dovere scrivere questo ricorso con gli occhi bendati.
3-Eccesso di potere nella condotta della P.A. nei predetti ATTI impugnati :
Come è notorio, l’eccesso di potere configura un vizio residuale, che si manifesta nella essenziale contraddittorietà fra l’azione della pubblica amministrazione ed il fine da raggiungere.
Si tratta di una violazione della causa stessa dell’atto, da non confondere con i vizi relativi al cattivo uso della discrezionalità amministrativa (vizi di merito).
La giurisprudenza amministrativa ha evidenziato e classificato le varie fattispecie nelle quali questo vizio si manifesta, e nel Caso de quo principalmente esse sono:
3.1- sviamento di potere: Perché dalla attenta lettura degli ATTI impugnati emerge evidente che la potestà e discrezionalità amministrativa è stata esercitata al di fuori degli ambiti suoi propri in un settore non attribuito dall’ordinamento.
Come è noto, in legge e giurisprudenza, la P.A. , quale potere terzo e imparziale, si deve sempre comportare in ossequio ai noti principi di legalità, rettitudine, garantendo i diritti fondamentali del cittadino-utente, sanciti nella Costituzione e leggi vigenti democratiche.
Da notare che il CV dell’Avv.Ugo Morelli è certamente migliore di quello della nominata Giglio Antonella, per cui applicando una selezione tecnica era il Morelli a dovere essere Nominato.
Altresì, da notare che il Morelli vive e lavora a Roma,in modo continuativo dal 1971, anno in cui era dipendente dell’INAIL di Roma, Dir.gen., in via IV Novembre, per cui conosce molto bene nei particolari la Città di Roma.
-Da rilevare che nomina della Giglio Antonella, arrivata dalla lontana Varese, ha provocato molte proteste dei cittadini, e delle forze politiche di Opposizione, e perfino nello stesso M5S (vedi Rassegna stampa allegata).
I comportamenti vessatori ed arroganti della P.A. sono inammissibili ed illegittimi.La giurisprudenza ha precisato che, ai fini dell’individuazione di una fattispecie di sviamento, occorre che la causa tipica dell’atto sia sacrificata in vista del raggiungimento di finalità diverse ed a questo estranee, e che siano le uniche concretamente perseguite dall’amministrazione. T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 27 settembre 2004, n. 12592, in Foro amm. T.A.R., 2004, 2621.
3.2- contraddittorietà: nel Caso de quo, essa è fra i contenuti della fase preliminare del procedimento, in quella costitutiva e finale.
La contraddittorietà tra gli atti del procedimento emerge valutando i più atti successivi, da cui deriva un contrasto inconciliabile tale da far dubitare su quale sia l’effettiva volontà dell’amministrazione .
La P.A. ,infatti, per anni ha sempre rinnovato la licenza annuale, non sono nati fatti nuovi e negativi,cioè la situazione soggettiva e oggettiva del ricorrente è sempre rimasta la stessa invariata, di forte rigore morale e legale.
-La contraddittorietà può essere ravvisata, nel Caso de quo, anche nel comportamento della P.A. che non ha valutato e giudicato il CV di Ugo Morelli, ed inoltre non ha sottoposto a riscontri, verifica ed accertamenti, il Cv e Documenti della nominata: Giglio Antonella, ma… Lei Chi è ?
3.3- illogicità : dell’atto rispetto ai risultati che dove conseguire la P.A.
Il comportamento de quo della P.A. contrasta sostanzialmente con l’obbligo di buona amministrazione, imparzialità, trasparenza, economicità, che deve essere sempre presente nell'opera della P.A.
( Ad esempio è stata dichiarata illegittima, in quanto priva di logica, e pesantemente deviata, l’ordinanza sindacale dell’amministrazione che disponga l’immediata sospensione dell’attività artigianale, senza assegnare all’impresa una moratoria per l’adeguamento dei locali e degli impianti di falegnameria e/o per porre in essere idonee misure e cautele tecniche, che possano valere ad eliminare l’inconveniente accertato o a ridurlo entro il limiti della tollerabilità.
T.A.R. Puglia Bari, sez. II, 29 ottobre 2004, n. 4879.
3.4- travisamento di fatti : che costituiscono la premessa ed il presupposto dell’atto.
Detto vizio è stato ammesso anche in rapporto alle operazioni che presuppongono una discrezionalità tecnica.
L’eccesso di potere, sotto i profili del travisamento dei fatti, e dell’illogicità grave e manifesta, consente che sia ammessa la verifica diretta dell’attendibilità anche per le operazioni tecniche sotto il profilo della correttezza.
Nel Caso de quo, il candidato Ugo Morelli, trattasi di persona che è bene conosciuta,legalmente e moralmente, nell'ambiente sociale e lavorativo.
T.A.R. Marche, 27 settembre 2004, n. 1497, in Foro amm. T.A.R., 2004, 2521.
3.5- disparità di trattamento: Per violazione del principio dell’imparzialità dell’azione amministrativa, in quanto la P.A. in situazioni analoghe ha adottano provvedimenti diversi.
La giurisprudenza ha affermato che la disparità di trattamento è un vizio sintomatico dell’eccesso di potere, per la violazione da parte dell’Amministrazione di parametri prestabiliti del suo agire.
Nel Caso de quo, si percepisce una specie di accanimento amministrativo contro il ricorrente, senza nessuna valida ragione, in precedenza l’Avv.Ugo Morelli aveva espresso critiche politiche pubbliche contro l’operato del Sindaco Virginia Raggi nel sito/blog di Grillo e su Facebook.
3.6- Vizio per difetto di motivazione ( art.3 l.241/1990) : Come è notorio,in legge e giurisprudenza, si ha allorquando la motivazione obbligatoria, perché imposta dalla legge o dal tipo di atto, sia mancante o insufficiente, ovvero apparente.
-La giurisprudenza ha ritenuto viziato da eccesso di potere, e motivazione insufficiente, il provvedimento del Comune col quale si nega il rilascio di concessione edilizia – così limitando lo ius aedificandi – soltanto sulla base di un generico parere della commissione edilizia, senza specificazione concreta dei motivi ostativi. T.A.R. Lazio, sez. II, 20 febbraio2002, n. 1217, in Giur. Merito, 2002, 831.
La motivazione dell’atto amministrativo può in via generale ricavarsi anche per relationem dagli atti istruttori posti in essere nel corso del procedimento,come pareri, proposte, rapporti, e richiamati nel preambolo, purché si tratti di atti appartenenti alla stessa serie procedimentale.
In caso di motivazione per relationem, la mancata allegazione al provvedimento finale dell’atto posto a fondamento della decisione, determina la mancata conoscenza della lesività dello stesso, e lesione del diritto di difesa, comportando la Nullità'dell'atto.
Nel caso de quo, entrambi gli ATTI impugnati, sono del tipo generico, del tipo "prestampato, modulo, formulario", con i soliti motivi apparenti di stile,e di prassi, che usa per prassi la P.A. per tutti i casi in Italia ( del tipo copia e incolla) , la cui fattispecie formale ipotizzata, non è uguale a quella reale e concreta (v.in atti).
Inoltre, non è stato consentito al ricorrente accesso e partecipazione, sia nella fase proc.amm.L.241/90, e sia in ultimo con la sua conclusione negativa.
Il ricorrente, per potere controdedurre e difendersi, aveva la necessità di avere la predetta Partecipazione al proc.amm. per cui è diventato un rito al buio, autoritario, arbitrario e punitivo, in violazione ai sacri principi della Costituzione, e delle norme di legge.
Nessuno è Proprietario dei diritti del cittadino, della sua libertà, e della Giustizia.
3.7- Come è noto, il difetto di motivazione può riguardare anche la mancanza/carenza dell’istruttoria ( v. in legge e giurisprudenza ) .
Nel Caso de quo , non è stata fatta nessuna valida istruttoria, garantendo i diritti di difesa, intervento e di contraddittorio.
Tra l'altro, non è stata sottoposta a verifica e riscontri, la predetta strana proposta dei Carabinieri, per accertare la sua verità e fondatezza.
3.8- OMISSIONE/VIOLAZIONE "ONERE PROVA" a carico della P.A. :
Come è noto, è la P.A. che, per legge e giurisprudenza, deve fornire l'onere della prova sulla questione della legittimità degli atti amministrativi impugnati.
Tanto premesso, ritenuto ed esposto, il sottoscritto, Avv.Ugo Morelli,in qualità di difensore del Ricorrente, presenta Atto di Ricorso per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni.
CONCLUSIONI
<< Voglia il T.A.R. adito, contrariis rejectis, impugnata e respinta ogni difesa,richiesta istruttoria, documentazione avversaria , e deduzione avversaria, in accoglimento del Ricorso de quo, emettere Sentenza :
1- ANNULLAMENTO AVVISO PUBBLICO DEL 28 OTT.2016,scadenza 7 nov.2016, per selezione A.D. di AMA spa.
2- ANNULLAMENTO ORDINANZA SINDACO DI ROMA N.104 DEL 15.11.2016 < NOMINA AMMINISTRATORE UNICO AMA spa>.
Nonché di ogni altro Atto pregresso, connesso e consequenziale.
3) Ai sensi e per gli Effetti di legge, Condannare la P.A. predetta al Risarcimento di tutti i Danni, subiti e subendi, morali e materiali,da stress, danno esistenziale, derivanti dal predetto comportamento Illegittimo e di Inadempienza, causati al ricorrente predetto, nella cifra complessiva indicativa di € 500'000,00, fatta salva la maggiore o minore somma, ovvero nella cifra esatta che il ricorrente dimostrerà in corso di causa, e/o che il Giudice dovesse accertare e liquidare, in relazione al mancato Compenso che avrebbe percepito con la nomina de qua, nonché al Danno alla Reputazione e Immagine professionale di Avvocato, oltre danno emergente e lucro cessante, oltre interessi e svalutazione.
In subordine, qualora non si dovesse riuscire a provare il Danno, in qualche sua voce, e nel suo preciso ammontare, che esso sia liquidato dal Giudice, in una congrua somma, secondo la sua valutazione equitativa di legge (art.1226 C.C.),e che esso venga accertato ai sensi art.115 cpc “nozioni della comune conoscenza di vita”.
- Essendo tutte le predette pretese economiche un Credito di Valore, si chiede il Pagamento anche del maggiore Danno della Svalutazione monetaria, e degli Interessi legali e di Mora di legge,il tutto a decorrere dalla data degli eventi illegali. (Cass.Civ.,sez.unite,19/7/1977 n.3216 e succ.).
4- Altresì, ai sensi art.91 CpC,Condanna delle Controparti, al pagamento delle spese processuali, ed onorari di difesa, con maggiorazione del rimborso spese gen.forfait,oltre IVA e Cassa Avv.
MEZZI ISTRUTTORI
-Ai sensi e per gli effetti di legge, chiede che venga emessa Ordinanza istruttoria per la produzione in giudizio di ogni opportuna Documentazione della P.A. , ed assunte informazioni.
ISTANZA DI SOSPENSIONE
Rilevato che, essendo evidente il “fumus boni iuris”,ed il “periculum in mora”, e che i provvedimenti impugnati stanno producendo un forte discredito del ricorrente sociale nell'ambiente lavorativo e nella cittadinanza, producendo danni gravi ed irrepabili, ai sensi e per gli effetti di legge, nelle more processuali,
Rilevato che la presenza in carica della nominata potrebbe risultare illegittima presso AMA spa, e che è necessario impedire che tale comportamento illegittimo della P.A. non venga portato a conseguenze ulteriori e più gravi, anche con effetti irreversibili,
Chiede
la sospensione immediata, cautelare e provvisoria degli ATTI e dei provvedimenti impugnati , e di ogni altro Atto pregresso, connesso e consequenziale, e se possibile, nella forma della NOMINA PROVVISSORIA dell’Avv.Ugo Morelli alla carica di A.D. di AMA spa., dando le necessarie istruzioni alla P.A.
- Fa espressa Riserva di chiedere l’ammissione di Mezzi istruttori, di produrre documentazione integrativa, e di avvalersi delle presunzioni legali di prova, sui fatti in genere notori dello svolgimento delle relazioni sociali, e sui fatti che rientrano nella comune esperienza di Vita ( art.115 ult.co.CpC).
-Ai sensi e per gli effetti di legge, fa riserva espressa di modificare ed integrare la domanda de quo, le motivazioni, eccezioni, richieste istruttorie, conclusioni,di presentare Motivi aggiunti, nulla escluso.
DISCUSSIONE IN PUBBLICA UDIENZA
- Altresì, chiede che venga fissata l’udienza di Discussione della Causa, per la Sospensiva e per il Merito, con gli avvisi di legge al Difensore.
Con Riserva di ogni Diritto e facoltà di legge.
Dichiarazione Valore Processo TU 115/2002 : Trattasi di Causa TAR, con Contr. Unif. Fisso per materia.
In Allegato: Deposita, Atti e Documenti, come indice nel Fascicolo di Parte.
Roma, 25 gennaio 2017
Firmato digitalmente, come da certificati, gestore Lextel spa.
Avv.Ugo Morelli